La periodicità degli intervalli di manutenzione è attualmente definita dall'allegato L del Decreto Legislativo n. 192/2005, che stabilisce che tali intervalli possano essere definiti dal fabbricante dall'apparecchio.
Ciò implica che il fabbricante prescriva la manutenzione ordinaria annuale, salvo poche e rare eccezioni.
È quindi errato definire gli intervalli di manutenzione biennali, come spesso abbiamo rilevato in molti impianti dove la manutenzioni vengono eseguite ad anni alterni.
Discorso diverso è la trasmissione degli allegati G agli organi competenti, che deve avvenire con cadenza biennale (autocertificazione) per qualsiasi impianto.
Sono soggetti ad autocertificazione tutti i responsabili degli impianti (i proprietari o gli affittuari degli immobili in cui l'impianto è installato) per il riscaldamento domestico di qualsiasi potenza termica, alimentati con combustibile gassoso o liquido (sono esclusi da tale obbligo le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua singoli e gli impianti a combustibile solido).
Il responsabile dell'impianto deve fare eseguire la manutenzione annuale da una ditta qualificata, la quale rilascia il Rapporto di Controllo Tecnico in duplice copia e, biennalmente, si occupa di trasmetterlo agli organi competenti, rilasciando apposito bollino comprovante l'avvenuta autocertificazione e riscuotendo l'importo del bollino stesso (per gli utenti Consiag/Publies l'importo viene invece addebitato in bolletta).
Comune di Firenze: biennale
Provincia di Firenze: biennale
Comuni di Prato e Sesto: anno 2016
Comune di Scandicci: dal 1/07/2015 al 30/09/2016
Provincia di Prato: dal 1/07/2014 al 30/06/2016